Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of mitigating circumstances in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Cuozzo's appeal inadmissible, ruling that arguments regarding excessive sentencing and omitted generic mitigating circumstances are not permitted in final review proceedings. The court held that such claims seek a re-evaluation of the punitive treatment, which the trial judges properly assessed by considering both the crime's gravity and the defendant's criminal capacity. Consequently, the appeal was rejected, and Cuozzo was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in final review proceedings cannot challenge the excessiveness of the sentence or the non-application of generic mitigating circumstances, as these grounds aim at re-evaluating the punitive treatment already assessed by the trial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOZZO LUIGI nato a SANT'AGATA DE GOTI il 17/02/2001 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cuozzo L; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sulla eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti nel giudizio di legittimità perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno correttamente valutato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato determinando così la pena in misura superiore al minimo edittale (mesi otto di reclusione) poi aumentata per la recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consig