Italian Court dismisses appeal for evasion crime due to failure to argue statutory non-punishment cause in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the statutory cause of non-punishment in the second instance. Although the appellant argued necessity as a justification, the court ruled this constituted a distinct factual assessment rather than the specific legal ground required by Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code must be expressly pleaded in the appeal; arguments regarding necessity or other justifications that differ logically from the statutory cause are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GIANCARLO nato a ALTAVILLA IRPINA il 29/01/1969 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Romano Giancarlo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché motivo non dedotto in appello.
Con l'atto di gravame veniva, infatti, allegata la sussistenza dello stato di necessità, causa di giustificazione ritenuta infondata ma logicamente integrante evenienze che involgono apprezzamenti in fatto diversi da quelli che riguardano l'accertamento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglierlatore