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Ordinanza — n. 44434/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments were already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments against the conviction for recidivism were already adequately evaluated by the appellate court. The appellant, Vitale Carmine, challenged the finding of recidivism under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990, arguing procedural flaws in the assessment of his persistent dangerousness. The court ruled that since the lower court provided a substantive evaluation based on Article 133 of the Penal Code regarding the influence of prior convictions, the appeal lacked new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: Appeals against conviction for recidivism are inadmissible if the arguments are merely repetitive of those already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the court of first instance.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible grounds repetitive arguments prior convictions persistent dangerousness Cassation review D.P.R. 309/1990 recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Vitale; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.
art. 133 cod. pen
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CARMINE nato a NAPOLI il 10/05/1962 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Vitale; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli e la qualità delle condotte ascrittegli rispetto a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.

E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024