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Ordinanza — n. 44433/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction, remitting general mitigating circumstances to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the conviction for drug trafficking under Article 73, paragraph 5, of DPR 309/1990. The court found that the first ground involved alternative evidence evaluation issues not suitable for review at the appellate stage. Subsequent grounds concerning excessive sentencing and omitted general mitigating circumstances were remitted to the trial court due to sufficient reasoning by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only legal errors and procedural defects, leaving factual assessments and the application of general mitigating circumstances to the court of first instance when adequately motivated.

Parole chiave

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drug trafficking conviction Cassation review limits general mitigating circumstances evidence evaluation inadmissible appeal commisurazione della pena minorile commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lanciani Steven; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANCIANI STEVEN nato a ANCONA il 30/01/1973 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; ... visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lanciani Steven; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è svolto in fatto e involge questioni di valutazione alternativa delle prove non ammissibili nel giudizio di legittimità a fronte delle logiche argomentazioni della sentenza impugnata sul punto dell'efficacia drogante dello stupefacente (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza impugnata);

Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena) e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno valorizzato le concrete modalità del fatto (cessione a favore di minori) e "la negativa personalità dell'imputato" inferendo da tali elementi la carenza di elementi idonei a giustificare una pena più lieve ovvero l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglier rel t