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Ordinanza — n. 44429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI DANIELE nato a PERUGIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Felici Daniele; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati sul diniego di applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., fondato su argomenti (le concrete modalità di procacciamento dello stupefacente, oggetto di un'operazione di importazione e la quantità dello stesso, gr. 386,93), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati sul diniego di applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., fondato su argomenti (le concrete modalità di procacciamento dello stupefacente, oggetto di un'operazione di importazione e la quantità dello stesso, gr. 386,93), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup pericolo di traffico di stupefacenti inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati sul diniego di applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI DANIELE nato a PERUGIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Felici Daniele; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati sul diniego di applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., fondato su argomenti (le concrete modalità di procacciamento dello stupefacente, oggetto di un'operazione di importazione e la quantità dello stesso, gr. 386,93), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglie!'-e rlatore Il P9rdp