Cassation court dismisses appeal as generic legal observations on light crime qualification are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant offered only generic observations regarding the legal qualification of the offense. The appellant argued against the classification of the act under Article 648 of the Penal Code, which the lower court had already resolved as a 'light' crime. The court ruled that since the legal characterization was definitively established by a prior annulment and remittal decision, further contestation on this specific ground is legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Generic observations on the legal qualification of a fact already definitively characterized by a prior cassation decision are inadmissible as they do not constitute a new ground for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MARCHESINA CRISTIAN nato a GUARDIAGRELE il 06/07/1982 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Della Marchesina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto avverso sentenza che, sulla base dì annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 21790 del 13 aprile 2022, ha determinato la pena inflitta in anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è proposto per motivi indeducibili dal momento che il ricorrente si limita a generiche osservazioni sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nell'ipotesi lieve di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., in contrario avviso alla qualificazione già compiuta con la sentenza rescindente e che, pertanto, non è ulteriormente contestabile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.