Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit regarding drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cela Bledar inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's sentencing lacked sufficient reasoning and failed to critically analyze his conduct. The court rejected these claims, noting they were merely restatements of factual grievances already properly addressed by the appellate judge without requiring a new critical comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990: Appeals in cassation must raise admissible legal grounds; mere complaints about factual insufficiency or lack of critical analysis of conduct are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELA BLEDAR nato il 29/05/1989 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cela B.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in mere doglianze in punto di fatto;
Considerato in particolare che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi, tuttavia, disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla analisi della condotta, svolta alle pagg. 5 e ss. le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute e della detenzione delle stesse da parte dell'imputato che, con atteggiamento collaborativo, aveva indicato agli inquirenti, nel corso della perquisizione, il luogo di occultamento dello stupefacente, costituito da oltre 140 gr. di cocaina;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere estens Il