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Ordinanza — n. 44426/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence as accessory penalty was explicitly removed by the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a two-year prison sentence for drug trafficking, claiming the accessory penalty was improperly applied. The court rejected this, noting that the lower court had explicitly eliminated the accessory penalty in its final decision, rendering the appeal's core grievance unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990: An appeal claiming the application of an accessory penalty is inadmissible if the contested judgment explicitly states that such penalty has been removed or not applied.

Parole chiave

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accessory penalty removal drug trafficking conviction manifestly unfounded appeal procedural costs award Cassazione inadmissibility imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di stupefacenti in banda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
pen., con la quale veniva applicata all'imputato la pena di anni due, mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 è manifestamente infondato poiché la pena accessoria veniva espressamente eliminata con la sentenza impugnata;
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUM MOUHAMADOU BAMBA (CUI 03EP8GF) nato il 17/09/1984 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Dioum M.B.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto avverso la sentenza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale veniva applicata all'imputato la pena di anni due, mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 è manifestamente infondato poiché la pena accessoria veniva espressamente eliminata con la sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il