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Ordinanza — n. 44425/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for absolute generality and manifest unfoundedness due to extensive prior criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the court found the grounds absolutely generic and manifestly unfounded given the extensive, specific, and repeated prior criminal record. The decision rests on the finding that the appellant's history demonstrates enduring dangerousness, rendering the appeal's arguments legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and manifestly unfounded, particularly when the first-instance judgment provides extensive motivation highlighting the appellant's numerous and specific prior convictions that demonstrate enduring dangerousness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility absolute generity grounds manifest unfoundedness standard recidivism exclusion failure enduring dangerousness assessment prior criminal record weight procedural costs imposition recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLA GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 05/07/1990 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Petruzzella Giuseppe, relativo alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla ampia motivazione resa, che valorizza i numerosi precedenti penali, specifici e reiterati del ricorrente, dimostrativi in uno alla gravità del fatto della perdurante pericolosità dello stesso, giustificativa di aggravio sanzionatorio, tenuto anche conto dell'inutile affidamento riposto nella capacità di astensione dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consiglier estensore Il P ente