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Ordinanza — n. 44421/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for resistance to public official as groundless and repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Verbi Matteo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued that the defendant's conduct consisted merely of expressions of contempt without effectively impeding the public official's duties. The court rejected this, noting the lower court correctly found the expressions were both offensive and threatening, thereby constituting an actual obstruction to official functions.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The crime of resistance to a public official is established when the defendant's conduct, even if limited to expressions of contempt, effectively impedes the official's functional activity through a threatening nature.

Parole chiave

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resistance to public official impediment to official activity expressions of contempt threatening conduct inadmissible appeal criminal liability Corte di Cassazione minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERBI MATTEO nato a VIAREGGIO il 15/05/1975 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna di Verbi Matteo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché reiterativo nonché manifestamente infondato; considerato, in particolare, che con un unico motivo di ricorso la difesa prospetta l'insussistenza del reato per l'assenza di un effettivo impedimento all'attività funzionale dei pubblici ufficiali, essendo la condotta consistita in mere espressioni di disprezzo; rilevato che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure sia sotto il profilo logico-giuridico che sotto il profilo della valutazione probatoria, avendo correttamente ritenuto non necessaria per la configurabilità del reato l'effettivo impedimento dell'attività d'ufficio del pubblico ufficiale e valorizzato la natura non soltanto offensiva, ma anche minatoria delle espressioni proferite dal ricorrente: una condotta, dunque, idonea in concreto ad intralciare l'atto funzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso