Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to genericity and failure to raise confiscation claims on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Jarmouni Said and Jamouni Abdellah inadmissible. The court found the arguments regarding excessive sentencing and lack of motivation for continuations were merely repetitive and not newly raised, while the claim concerning confiscation was entirely omitted in the second instance. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and raised in the second instance; generic or reiterated arguments, along with claims not presented to the appellate court, render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JARMOUNI SAID (CUI 04VUTSC) nato il 30/07/1986 JAMOUNI ABDELLAH (CUI 04VHVDO) nato il 30/12/1992 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Jarmouni Said e Jamouni Abdellah sono inammissibili prevalentemente per genericità nonché perché non dedotti in appello; rilevato, infatti, che le censure relative all'eccessività della pena e alla mancanza di motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione sono meramente reiterative e non deducibili a fronte dell'ampia giustificazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo alla gravità dei fatti, alla duratura e reiterata attività di cessione svolta per anni, ai precedenti penali, all'intensità del dolo e ai quantitativi trattati, complessivamente significativi (v. pag. 5 e 6); rilevato che il motivo relativo alla confisca non risulta dedotto in appello, sicché non è censurabile l'omessa valutazione di un profilo non sottoposto alla valutazione del giudice di appello; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigli