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Ordinanza — n. 44419/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to genericity and failure to raise recidivism arguments in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Bogdan Danilo and Bogdan Kevin inadmissible. The court found that the grounds regarding generic mitigating circumstances were too general, while the argument concerning recidivism was not raised during the appellate proceedings. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be specific and raised in the second instance; generic arguments or issues not devoluted to the appellate court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism argument appellate procedure failure to devolute recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOGDAN ANTONIO DANILO nato il 15/01/1971 BOGDAN KEVIN nato a PRATO il 13/03/1994 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Bogdan Antonio Danilo e Bogdan Kevin sono inammissibili in parte per genericità, in parte perché non dedotti in appello; rilevato, infatti, che per Bogdan Danilo il diniego delle attenuanti generiche risulta ampiamente motivato e giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità della condotta oppositiva, ritenendo subvalente l'elemento prospettato dalla difesa (pag.7), mentre la censura relativa alla recidiva non risulta formulata in appello e, pertanto, non è ammissibile in relazione ad un profilo non devoluto al giudice di appello; considerato che analoghe considerazioni valgono anche per Bogdan Kevin, in quanto il motivo di ricorso non risulta dedotto in appello, essendosi l'appellante limitato a contestare il mancato riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere ensore Il P esid nte