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Ordinanza — n. 44418/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for genericity; appeal contesting prescription must cite specific facts excluding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity, rejecting the appellant's attempt to offer an alternative factual reading solely for civil liability purposes. The court noted that the lower court's reconstruction of facts made the prosecution's hypothesis more probable than the defense's, and that the statutory presumption of prescription requires absolutely uncontested evidence to acquit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 340 cod. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal contesting a declaration of prescription must be specific regarding facts excluding the crime; generic arguments aimed only at civil liability are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription of crime genericity of appeal civil liability criminal acquittal procedural costs uncontested evidence Corte di Cassazione cosa generica

Disposizioni normative citate

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Art. 340 cod. pen.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
rendano più probabile e adeguatamente dimostrata l'ipotesi d'accusa rispetto a quella prospettata dalla difesa; considerato, peraltro, che in presenza di prescrizione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.
art. 340 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LANDRO DANIELA nato a NAPOLI il 16/11/1956 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di De Landro Daniela con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 340 cod. pen. è inammissibile per genericità, in quanto diretto a prospettare una lettura alternativa dei fatti e a contestare l'affermazione di responsabilità ai soli fini civili, nonostante la ricostruzione e gli elementi oggettivi esposti in sentenza (pag.

6) rendano più probabile e adeguatamente dimostrata l'ipotesi d'accusa rispetto a quella prospettata dalla difesa; considerato, peraltro, che in presenza di prescrizione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274);, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere cj e, tensore Il Pre ente