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Ordinanza — n. 44417/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible for genericity, upholding conviction for intentional obstruction of official duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Arcodia Pignarello Antonino inadmissible due to the genericity of the grounds raised. The appellant argued against the conviction for intentional obstruction, claiming only passive resistance occurred, while the court emphasized the violent and intentional conduct confirmed by public officials. Consequently, the court rejected the appeal, noting that the crime is established by the act of obstructing rather than concretely preventing the official act, and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if grounds are generic and repetitive of disavowed arguments, and the crime of intentional obstruction is constituted by the act of hindering rather than concretely preventing the official function.

Parole chiave

Generato dall'IA
intentional obstruction genericity of appeal inadmissible appeal official duties passive resistance impedimento di un atto dell'autorità reato di coazione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCODIA PIGNARELLO ANTONINO nato a TORTORICI il 10/06/1975 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Arcodia Pignarello Antonino con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili per genericità, già rilevata dal giudice di appello, in quanto reiterativi di censure esaminate e motivatamente disattese in sentenza in base alla ricostruzione del fatto e alle testimonianze dei pubblici ufficiali che confermano la violenta condotta oppositiva e intenzionale del ricorrente, non limitatosi a divincolarsi e ad una mera resistenza passiva, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso; ritenuto che per la configurabilità del reato non è necessario che l'atto d'ufficio sia concretamente impedito, ma solo ostacolato dalla condotta oppositiva dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere e