Italian court dismisses appeals for inadmissibility due to generic grounds and lack of argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Di Cori and Abazovski inadmissible. The court found that Di Cori's ground for appeal was not argued in the appeal act but only raised generically in closing statements, while Abazovski's opposition lacked specific reasoning against the lower court's detailed justification. Consequently, the court rejected both appeals and ordered the appellants to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must be specific and argumentative; generic objections or oppositions without substantive reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CORI FABRIZIO nato a VELLETRI il 11/01/1998 ABAZOVSKI EGZON nato il 04/10/1999 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Di Cori Fabrizio e Abazovski Egzon sono inammissibili per genericità del motivo con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; considerato, infatti, che per il Di Cori il motivo non risultava dedotto con l'atto di appello, ma fu formulato solo in sede di conclusioni, come si evince dall'esame degli atti, con richiesta generica e non argomentata, sicché è legittimo il silenzio sul punto; rilevato che quanto all'Abazovski la censura è meramente oppositiva a fronte della Congrua motivazione resa, che esclude la particolare tenuità del fatto in ragione della non occasionalità della condotta e della reiterazione dell'infrazione, risultando che il detenuto aveva effettuato numerose telefonate ai familiari: elemento questo, invece, valutato ai fini della determinazione della pena nel minimo edittale; ritenuto che va quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consig re estensore Il Presi e t