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Ordinanza — n. 44412/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Deriu Quirico Antonio inadmissible without formalities. The appellant sought to challenge the lower court's sentencing based on an alleged error in the legal qualification of the facts. The court ruled that such appeals are limited to manifest errors where the qualification is immediately obvious and eccentric to the charge, which was not met here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals based on alleged errors in legal qualification are admissible only for manifest errors where the qualification is immediately and indisputably eccentric to the charge; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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manifest error legal qualification appeal inadmissibility sentencing on request eccentricity to charge court costs award ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
283023); ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERIU QUIRICO ANTONIO nato a SASSARI il 11/03/1982 avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle arti: udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Deriu Quirico Antonio é inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; rilevato infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. perì., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere es sore Il PresiØti