Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Deriu Quirico Antonio inadmissible without formalities. The appellant sought to challenge the lower court's sentencing based on an alleged error in the legal qualification of the facts. The court ruled that such appeals are limited to manifest errors where the qualification is immediately obvious and eccentric to the charge, which was not met here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals based on alleged errors in legal qualification are admissible only for manifest errors where the qualification is immediately and indisputably eccentric to the charge; otherwise, they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERIU QUIRICO ANTONIO nato a SASSARI il 11/03/1982 avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle arti: udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Deriu Quirico Antonio é inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; rilevato infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. perì., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere es sore Il PresiØti