Court dismisses appeal as inadmissible for genericity, upholding conviction for defamation and damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Danko Maryna inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal. Consequently, the appellate court's detailed assessment of the objective and subjective elements of the crimes of defamation and damage was upheld as correct and coherent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not generic; generic appeals that merely reiterate already examined censure or propose alternative fact readings without new grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANKO MARYNA nato il 08/09/1994 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Danko Maryna con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i delitti di calunnia e danneggiamento sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione nonché diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti, pur a fronte di una ricostruzione lineare e coerente con tutti i dati probatori valutati; considerato, infatti, che la motivazione resa in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato è dettagliata e tiene conto delle risultanze oggettive, del comportamento precedente e successivo dell'imputata, convergenti nel dimostrare la macchinazione ordita ai danni del fidanzato e attuativa delle minacce rivoltegli, tanto da indurlo ad allontanarsi senza comunicarglielo, predisponendo elementi indiziari, concretamente idonei, giustificativi degli approfondimenti investigativi necessari (pag. da 6 a 10); ritenuta coerente e corretta la valutazione della Corte di appello relativa alla configurabilità del delitto di calunnia, essendo sufficiente la mera potenzialità dell'avvio di un procedimento penale, e alla sussistenza del dolo, desunta dal comportamento dell'imputata precedente e successivo all'imbrattamento della stanza della vittima (pag. 10-11); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere ensore Il P