Ordinanza — n. 44407/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDIC VALENTINA nato il 25/03/1994 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Milano logica, coerente e puntuale che ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali anche specifici dell'imputato emergenti dal casellario giudiziale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44407/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Milano logica, coerente e puntuale che ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali anche specifici dell'imputato emergenti dal casellario giudiziale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDIC VALENTINA nato il 25/03/1994 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Milano logica, coerente e puntuale che ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali anche specifici dell'imputato emergenti dal casellario giudiziale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024