Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as generic and inadmissible due to clear appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the finding of recidivism regarding crimes under Articles 337, 582, and 585 of the Penal Code. The court rejected this as a generic and unfounded argument because the Court of Appeal of Palermo had already provided logical, coherent, and specific reasoning based on the defendant's criminal history and disregard for legal prescriptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine the existence of recidivism in the appeal stage if the lower court has already provided logical and specific reasoning on the matter, rendering such a challenge generic and inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO LORENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 09/12/1988 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva., in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 e 585 al cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Palermo logica, coerente e puntuale che ha valorizzato sia i gravi precedenti penali dell'imputato emergenti dal casellario giudiziale e, che l'inclinazione a delinquere del reo dimostrata anche dall'indifferenza al rispetto delle prescrizioni imposte (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/