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Ordinanza — n. 44404/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI LUCA nato a GIUSSANO il 15/07/1970 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Longoni Luca con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, specie a fronte della ampia motivazione resa e della determinazione della pena nel minimo edittale; considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena sanzioni penali adeguamento della pena sanzione sproporzionata pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI LUCA nato a GIUSSANO il 15/07/1970 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Longoni Luca con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, specie a fronte della ampia motivazione resa e della determinazione della pena nel minimo edittale; considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere este ore Il Pre ente