Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44403/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44403/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44403/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ANTONIO nato a PALERMO il 12/06/1968 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate, considerato, che sul primo motivo la Corte di Palermo ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, anche in relazione al secondo motivo, avente ad oggetto la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in considerazione sia del disvalore del fatto che della mancanza di elementi positivi dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e di conseguenza la non concessione degli invocati benefici di legge (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44403/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate, considerato, che sul primo motivo la Corte di Palermo ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, anche in relazione al secondo motivo, avente ad oggetto la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in considerazione sia del disvalore del fatto che della mancanza di elementi positivi dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e di conseguenza la non concessione degli invocati benefici di legge (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali attenuazione della pena aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ANTONIO nato a PALERMO il 12/06/1968 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate, considerato, che sul primo motivo la Corte di Palermo ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, anche in relazione al secondo motivo, avente ad oggetto la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in considerazione sia del disvalore del fatto che della mancanza di elementi positivi dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e di conseguenza la non concessione degli invocati benefici di legge (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);

Ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2