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Ordinanza — n. 44401/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44401/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMALELDIN IBRAHIM ABDELHAMID FOUDA HAZEM nato il 30/09/2004 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Gamaledin Ibrahim Abdelhamid Fouda Hazem, con i quali si eccepisce omessa notifica della citazione in appello al nuovo difensore di fiducia nominato, e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che dall'esame degli atti risulta che il decreto di citazione in appello fu correttamente notificato il 25 gennaio 2024 al precedente difensore domiciliatario, dunque, prima della revoca e contestuale nomina del nuovo difensore con atto depositato il 14 febbraio 2024, difensore che ha formulato conclusioni scritte per l'udienza del 5 marzo 2024: esclusa, pertanto, la sussistenza della eccepita nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, De Silvio, Rv. 279858); ritenuta inammissibile per genericità la censura con la quale si deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 44401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato che il motivo con il quale si deduce l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché non dedotto in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di minore entità contravvenzione bagatellare pena minima punibilità appropriazione indebita e appropriazione di poca entità cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
259142); rilevato che il motivo con il quale si deduce l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMALELDIN IBRAHIM ABDELHAMID FOUDA HAZEM nato il 30/09/2004 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Gamaledin Ibrahim Abdelhamid Fouda Hazem, con i quali si eccepisce omessa notifica della citazione in appello al nuovo difensore di fiducia nominato, e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che dall'esame degli atti risulta che il decreto di citazione in appello fu correttamente notificato il 25 gennaio 2024 al precedente difensore domiciliatario, dunque, prima della revoca e contestuale nomina del nuovo difensore con atto depositato il 14 febbraio 2024, difensore che ha formulato conclusioni scritte per l'udienza del 5 marzo 2024: esclusa, pertanto, la sussistenza della eccepita nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, De Silvio, Rv. 279858); ritenuta inammissibile per genericità la censura con la quale si deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato che il motivo con il quale si deduce l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché non dedotto in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere tensore Il