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Ordinanza — n. 44398/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic grounds were already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for recidivism under Article 385 of the Penal Code, arguing that the lower court failed to properly weigh generic circumstances against the statutory recidivism rules. The court determined that the appellant's arguments were merely generic and had already been thoroughly and correctly examined and rejected by the trial judge with logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on generic grounds that were already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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recidivism inadmissible appeal generic grounds penal code Court of Cassation divieto di espulsione asilo di curdi siriani estradizione semplificata

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLODAS YARIN ALEXIS DIEGO nato a LIMA( PERU') il 04/04/1991 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato che entrambi i motivi risultano essere stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva, che sulla sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., valorizzando oltre ai numerosi e diversi precedenti penali anche la manifesta insofferenza del ricorrente al rispetto delle prescrizioni impostegli (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata.) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/