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Ordinanza — n. 44396/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44396/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44396/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTI RENATO nato a CINQUEFRONDI il 14/02/1964 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Fonti Renato, con i quali si deduce l'omessa specificazione nel dispositivo del riconoscimento delle attenuanti generiche, il vizio di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'associazione mafiosa sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che il primo motivo integra una mera imprecisione, che non si traduce in lesione dei diritti dell'imputato e il secondo motivo si risolve in una richiesta di merito non deducibile, avendo i giudici giustificato il giudizio di mera equivalenza in considerazione della incensuratezza e del ruolo secondario svolto in favore del sodalizio armato di appartenenza; considerato, infatti, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 44396/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti ristrettezza finanziaria mancata prova di parzialità mutamento delle condizioni finanziarie parzialità dell'esperto indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTI RENATO nato a CINQUEFRONDI il 14/02/1964 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Fonti Renato, con i quali si deduce l'omessa specificazione nel dispositivo del riconoscimento delle attenuanti generiche, il vizio di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'associazione mafiosa sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che il primo motivo integra una mera imprecisione, che non si traduce in lesione dei diritti dell'imputato e il secondo motivo si risolve in una richiesta di merito non deducibile, avendo i giudici giustificato il giudizio di mera equivalenza in considerazione della incensuratezza e del ruolo secondario svolto in favore del sodalizio armato di appartenenza; considerato, infatti, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consiglie estensore Il