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Ordinanza — n. 44394/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44394/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNELLA ALFIO nato a CATANIA 03/07/1985 avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Minnella Alfio è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché manifestamente infondato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia il vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna, pur avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio incapacità di discernimento cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNELLA ALFIO nato a CATANIA 03/07/1985 avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Minnella Alfio è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché manifestamente infondato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia il vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna, pur avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01;

Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere stensore Il Pr side t