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Ordinanza — n. 44392/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of recidivism and mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44392/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Panzitta Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding recidivism and generic mitigating circumstances were merely generic and manifestly unfounded, reiterating issues already examined with sufficient motivation in the lower court. Consequently, the court ruled that the request for recognition of mitigating factors was no longer deducible as it was not the subject of the previous appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on generic or manifestly unfounded grounds, or reiterating issues already examined, are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness recidivism assessment generic mitigating circumstances Court of Cassazione procedural dismissal revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZITTA ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 04/06/1978 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Panzitta Antonio con i quali si contesta sotto vari profili la motivazione resa in relazione alla ritenuta recidiva e all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato, infatti, che in sede di rinvio risulta colmato il vuoto motivazionale rilevato da questa Corte esclusivamente in ordine alla recidiva semplice, risultando non più deducibile la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche perché non oggetto del precedente ricorso (v. pag.7) e ampiamente giustificato il giudizio di maggiore pericolosità espresso sui precedenti penali dell'imputato, che ne segnalavano la spregiudicatezza e la tendenza a lucrare illeciti profitti; rilevato che il riferimento a condanne successive non è errato, avendo i giudici unicamente rimarcato l'epoca di commissione e la natura dei reati, ritenuti elementi confermativi del giudizio espresso e tali da prevalere sui dati indicati dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il