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Ordinanza — n. 44389/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44389/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRUMBO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 04/05/1983 LOIARRO ALBERTO nato a CATANZARO il 17/11/1985 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Strumbo Giuseppe e Loiarro Alberto con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa della condotta, invece, puntualmente descritta in sentenza e consistita in condotta di guida e in manovre pericolose dirette a sottrarsi al controllo dei CC, costretti all'inseguimento dei due correi, la cui comune finalità di disfarsi dello stupefacente detenuto sorregge il concorso nel reato; ritenuto che anche il motivo relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale risulta generico a fronte della motivazione resa, che valorizza la condotta, la natura eterogenea delle sostanze, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e di altra sostanza presso le abitazioni dei ricorrenti, la mancanza di attività lavorative e i numerosi messaggi con richieste di incontri e denaro rinvenuti sul cellulare del Loiarro (v. pag. 3 e 5); ritenuto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non risulta richiesta in appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 44389/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa della condotta, invece, puntualmente descritta in sentenza e consistita in condotta di guida e in manovre pericolose dirette a sottrarsi al controllo dei CC, costretti all'inseguimento dei due correi, la cui comune finalità di disfarsi dello stupefacente detenuto sorregge il concorso nel reato; ritenuto che anche il motivo relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale risulta generico a fronte della motivazione resa, che valorizza la condotta, la natura eterogenea delle sostanze, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e di altra sostanza presso le abitazioni dei ricorrenti, la mancanza di attività lavorative e i numerosi messaggi con richieste di incontri e denaro rinvenuti sul cellulare del Loiarro (v. pag. 3 e 5); ritenuto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non risulta richiesta in appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti minaccia contro le autorità corrispondenza con il difensore permesso di promuovere un procedimento penale aiuto all'evasione di detenuti difesa penale

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
3 e 5); ritenuto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRUMBO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 04/05/1983 LOIARRO ALBERTO nato a CATANZARO il 17/11/1985 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Strumbo Giuseppe e Loiarro Alberto con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa della condotta, invece, puntualmente descritta in sentenza e consistita in condotta di guida e in manovre pericolose dirette a sottrarsi al controllo dei CC, costretti all'inseguimento dei due correi, la cui comune finalità di disfarsi dello stupefacente detenuto sorregge il concorso nel reato; ritenuto che anche il motivo relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale risulta generico a fronte della motivazione resa, che valorizza la condotta, la natura eterogenea delle sostanze, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e di altra sostanza presso le abitazioni dei ricorrenti, la mancanza di attività lavorative e i numerosi messaggi con richieste di incontri e denaro rinvenuti sul cellulare del Loiarro (v. pag. 3 e 5); ritenuto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non risulta richiesta in appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis