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Ordinanza — n. 44388/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44388/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ALEXANDRO nato a PAOLA il 27/05/1980 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Lanza Alexandro con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia si risolve in una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare che ha escluso, con • valutazione e accertamento di fatto, congruamente motivata e perciò non sindacabile in questa sede, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese per violazione dell'art. 63 cod. pen. in quanto non indiziate di reato al momento dell'audizione (v. pag. 2); considerato che la sussistenza del dolo è giustificata in base alla ricostruzione dei fatti e alla certezza del ricorrente di accusare falsamente le persone offese del furto del suo cellulare, invece, acquistato dal Perrotta e venuto in possesso del Mannarino (v. pag.2-3) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in la favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 63 cod. pen; Ordinanza — n. 44388/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 63 cod. pen. in quanto non indiziate di reato al momento dell'audizione (v. pag. 2); considerato che la sussistenza del dolo è giustificata in base alla ricostruzione dei fatti e alla certezza del ricorrente di accusare falsamente le persone offese del furto del suo cellulare, invece, acquistato dal Perrotta e venuto in possesso del Mannarino (v. pag.2-3) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in la favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte accuse di abuso sviamento della giustizia censura dell'accertamento dei fatti perseguimento penale per diffamazione ricusazione fondata

Disposizioni normative citate

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art. 63 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ALEXANDRO nato a PAOLA il 27/05/1980 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Lanza Alexandro con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia si risolve in una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare che ha escluso, con • valutazione e accertamento di fatto, congruamente motivata e perciò non sindacabile in questa sede, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese per violazione dell'art. 63 cod. pen. in quanto non indiziate di reato al momento dell'audizione (v. pag. 2); considerato che la sussistenza del dolo è giustificata in base alla ricostruzione dei fatti e alla certezza del ricorrente di accusare falsamente le persone offese del furto del suo cellulare, invece, acquistato dal Perrotta e venuto in possesso del Mannarino (v. pag.2-3) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in la favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2