Ordinanza — n. 44387/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA SALVATORE nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1933 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Marra Salvatore con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art. 392 cod. pen. e all'affermazione di responsabilità sono inammissibili per manifesta infondatezza; considerato infatti, che la prima censura è manifestamente infondata, atteso che il reato continuato è contestato come commesso il 20 luglio 2015 e tutt'ora in atto e che le condotte risultano proseguite anche in pendenza del giudizio di primo grado (v. pag. 4 sentenza impugnata relativa alla condotta del 2019 e pag. 7 relativamente al perdurante impedimento del pieno esercizio del diritto di proprietà per il nuovo proprietario); ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato atto dell'avvenuta produzione sin dal precedente grado di giudizio della documentazione necessaria per la decisione e delle pacifiche risultanze, attestanti il numero dei lotti dei terreni aggiudicati alla parte civile (pg.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 392 cod. pen; Ordinanza — n. 44387/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 392 cod. pen. e all'affermazione di responsabilità sono inammissibili per manifesta infondatezza; considerato infatti, che la prima censura è manifestamente infondata, atteso che il reato continuato è contestato come commesso il 20 luglio 2015 e tutt'ora in atto e che le condotte risultano proseguite anche in pendenza del giudizio di primo grado (v. pag. 4 sentenza impugnata relativa alla condotta del 2019 e pag. 7 relativamente al perdurante impedimento del pieno esercizio del diritto di proprietà per il nuovo proprietario); ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato atto dell'avvenuta produzione sin dal precedente grado di giudizio della documentazione necessaria per la decisione e delle pacifiche risultanze, attestanti il numero dei lotti dei terreni aggiudicati alla parte civile (pg.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA SALVATORE nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1933 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Marra Salvatore con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art. 392 cod. pen. e all'affermazione di responsabilità sono inammissibili per manifesta infondatezza; considerato infatti, che la prima censura è manifestamente infondata, atteso che il reato continuato è contestato come commesso il 20 luglio 2015 e tutt'ora in atto e che le condotte risultano proseguite anche in pendenza del giudizio di primo grado (v. pag. 4 sentenza impugnata relativa alla condotta del 2019 e pag. 7 relativamente al perdurante impedimento del pieno esercizio del diritto di proprietà per il nuovo proprietario); ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato atto dell'avvenuta produzione sin dal precedente grado di giudizio della documentazione necessaria per la decisione e delle pacifiche risultanze, attestanti il numero dei lotti dei terreni aggiudicati alla parte civile (pg.
6) e l'immissione nel possesso materiale e giuridico dell'immobile identificato nel lotto n. 5, risultante dal verbale di consegna e di immissione in possesso (pag. 7), nonché dei numerosi atti lesivi del godimento del bene posti in essere dall'imputato, benché consapevole di non essere più proprietario; rilevato che i giudici di appello hanno anche chiarito che la tesi difensiva è smentita dalla documentazione in atti, la riproposizione della tesi di un disguido nell'atto di assegnazione si risolve nella prospettazione di una versione alternativa, inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis