Ordinanza — n. 44384/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMA3 VALTER nato il 05/02/1991 avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Demaj Walter, con il quale si denuncia la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante ne sussistessero le condizioni, non è deducibile, trattandosi di beneficio non richiesto nell'accordo sulla pena e, pertanto, estraneo al patto raggiunto dalle parti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/202
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44384/2024 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/202
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMA3 VALTER nato il 05/02/1991 avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Demaj Walter, con il quale si denuncia la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante ne sussistessero le condizioni, non è deducibile, trattandosi di beneficio non richiesto nell'accordo sulla pena e, pertanto, estraneo al patto raggiunto dalle parti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/202