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Ordinanza — n. 44383/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic nullity claim and lack of decisive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44383/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Filippo Elia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's revocation of defense witnesses violated his right to defense under Article 495 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as generic and repetitive, noting the defense had not opposed the revocation and that the circumstances lacked decisiveness due to insufficient detail in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 495 c.p.p.; The appeal alleging nullity of a judgment based on the revocation of defense witnesses is inadmissible if the claim is generic, reiterative of previously rejected arguments, and fails to demonstrate that the excluded evidence was decisive for the outcome.

Parole chiave

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nullity appeal inadmissibility right to defense violation revocation of witnesses generic legal argument decisiveness of evidence allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 495 c.p.p.
art. 495 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FILIPPO nato a PALERMO il 22/02/1985 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di ELIA Filippo con il quale si eccepisce la nullità della sentenza in relazione all'ordinanza di revoca dei testimoni a difesa per mancata assunzione delle prove richieste ex art. 495 cod. proc. pen. e conseguente violazione del diritto di difesa è generica, in quanto meramente reiterativa di profili di censura idoneamente esaminati e respinti dal giudice di appello; considerato, infatti, che il motivo di ricorso è oppositivo e privo di reale confronto con le puntuali e congrue argomentazioni rese in sentenza, laddove si precisa (pag.2) che dal verbale di udienza non risulta che la difesa si fosse opposta alla revoca, essendosi limitata ad insistere per l'audizione dei testi, e a presentare le conclusioni, così da far ritenere sanata la nullità; ritenuto che, comunque, la revoca era giustificata dalla genericità delle circostanze oggetto di prova, non precisate né nel corso del dibattimento, nonostante i rinvii disposti per citarli, né nell'atto di appello, tanto da farne escludere la decisività (per le ragioni precisamente indicate a pag.3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrent1 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il