Ordinanza — n. 44381/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENG LINGHUA nato il 21/09/1989 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Deng Linghua è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza alla luce della motivazione resa (pag. 2), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell'imputato, rimarcando le minacce di morte rivolte alla persona offesa e il danneggiamento dell'esercizio commerciale con conseguente chiusura dello stesso, coerentemente letti quali dati ostativi alla considerazione della minima offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44381/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell'imputato, rimarcando le minacce di morte rivolte alla persona offesa e il danneggiamento dell'esercizio commerciale con conseguente chiusura dello stesso, coerentemente letti quali dati ostativi alla considerazione della minima offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENG LINGHUA nato il 21/09/1989 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Deng Linghua è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza alla luce della motivazione resa (pag. 2), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell'imputato, rimarcando le minacce di morte rivolte alla persona offesa e il danneggiamento dell'esercizio commerciale con conseguente chiusura dello stesso, coerentemente letti quali dati ostativi alla considerazione della minima offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere e ensore Il Preidnte