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Ordinanza — n. 44223/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44223/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Calabrese Maria, ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBari, in relazione reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, furti di autovetture e su autovetture, oltre a vari reati fine , in Bari ed altre località della provincia di Barletta Andria e Trani dal mese di ottobre 2020 I 2. Deduce, quale unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in rapporto alla esclusione della sussistenza dei presupposti di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc., pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44223/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce, quale unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in rapporto alla esclusione della sussistenza dei presupposti di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc., pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione criminalità persistente recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
In ogni caso il Tribunale ha esaustivamente motivato in punto di esattezza della qualificazione giuridica ed assenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARIA nato a BARI il 11/05/1956 avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Calabrese Maria, ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBari, in relazione reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, furti di autovetture e su autovetture, oltre a vari reati fine , in Bari ed altre località della provincia di Barletta Andria e Trani dal mese di ottobre 2020 I 2. Deduce, quale unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in rapporto alla esclusione della sussistenza dei presupposti di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc., pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su doglianze manifestamente infondate e non consentite.

2. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, mentre le delibazioni positive devono essere sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, la motivazione circa il giudizio negativo sulla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ad 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi concreti in ordine alla possibile applicazione di cause di non punibilità (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Avari, Rv. 264595 e Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).

3. In ogni caso il Tribunale ha esaustivamente motivato in punto di esattezza della qualificazione giuridica ed assenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. richiamando gli atti di indagine e il copioso compendio probatorio( fol 3).

4. Il motivo dedotto è comunque non consentito, infatti, con l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103., avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato, secondo il dettato di cui all'art. art. 448 comma 2 bis c.p.p., possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'ad. 610, comma 5 -bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha innovato riducendo le ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'ad. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende