Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44222/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation regarding agreed sentence reduction under Art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44222/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the reduction of the sentence was based on a plea bargain under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for not applying Article 129 of the same code, but the Court found this objection irrelevant since the parties had already agreed to the reduced penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When a sentence is reduced pursuant to a plea bargain under Article 599-bis, an appeal challenging the lack of motivation for not applying Article 129 is inadmissible because the agreed terms supersede the need for further judicial reasoning on statutory application.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentence reduction inadmissible cassation appeal lack of motivation defect Article 599-bis criminal procedure Article 129 criminal procedure indennità per testimone azione intesa alla dichiarazione di responsabilità accuse di abuso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 624bis cod. pen.
Art. 61 cod. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge n. 103/2017
pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr.
C. Cost., sent. n. 186 del 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).
art. 599-bis cod. proc. pen
Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018
Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa, unitamente all'imputato che ammetteva gli addebiti, chiesto l'accoglimento della proposta concordata in ordine all'applicazione della pena.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI HOUSSEM (CUI 03NONJ) nato il 14/06/1987 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Louati Houssem a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 460,00 di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624bis comma 3, 61 n.5 cod. pen.

In Padova il 6.03.2022. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa, unitamente all'imputato che ammetteva gli addebiti, chiesto l'accoglimento della proposta concordata in ordine all'applicazione della pena. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21.11.