Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation regarding agreed sentence reduction under Art. 599-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the reduction of the sentence was based on a plea bargain under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for not applying Article 129 of the same code, but the Court found this objection irrelevant since the parties had already agreed to the reduced penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When a sentence is reduced pursuant to a plea bargain under Article 599-bis, an appeal challenging the lack of motivation for not applying Article 129 is inadmissible because the agreed terms supersede the need for further judicial reasoning on statutory application.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI HOUSSEM (CUI 03NONJ) nato il 14/06/1987 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Louati Houssem a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 460,00 di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624bis comma 3, 61 n.5 cod. pen.
In Padova il 6.03.2022. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa, unitamente all'imputato che ammetteva gli addebiti, chiesto l'accoglimento della proposta concordata in ordine all'applicazione della pena. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21.11.