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Ordinanza — n. 44219/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44219/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44219/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIA WALTER nato a SALERNO il 11/07/1969 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi delta decisione Puglia Walter, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 2000,00 di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai residui motivi in relazione a vari reati di furto aggravato e altro ( capi da 1 a 11), commessi in varie località dal 21.02 22 al13.06.2022.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44219/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai residui motivi in relazione a vari reati di furto aggravato e altro ( capi da 1 a 11), commessi in varie località dal 21.02 22 al13.06.2022.

Parole chiave

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motivi di cassazione ritiro della querela penale revisione della sentenza penale rinuncia alla motivazione abbandono del procedimento per truffa censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sul mancato riconoscimento di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIA WALTER nato a SALERNO il 11/07/1969 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi delta decisione Puglia Walter, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 2000,00 di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai residui motivi in relazione a vari reati di furto aggravato e altro ( capi da 1 a 11), commessi in varie località dal 21.02 22 al13.06.2022.

Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sul mancato riconoscimento di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa unitamente all'imputato chiesto l'accoglimento della proposta concordata in ordine all'applicazione della pena con rinuncia altri motivi. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21.11.