Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for recidivism, upholding lower court's reasoning on sentencing and habitual offender status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal against the criminal sentence manifestly unfounded and inadmissible. The appellant argued against the imposition of recidivism and specific sentencing factors, but the court found the lower courts' reasoning sufficient and free from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 99 c.p.: The Supreme Court reviews sentencing comparisons only for arbitrariness or illogical reasoning, upholding implicit or formulaic motivation regarding recidivism and habitual offender status when supported by specific prior conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDOVIC RASIM (CUI01AX85V) nato a ZAGABRIA( CROAZIA) il 12/03/1972 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; A Motivi della decisione Il ricorso di Hamidovic Rasinn avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt.624 bis 625 61n.5 e 337, commessi il 14.05.2022, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e in particolare la ritenuta recidiva.
E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.
III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( fol 4),unitamente al comportamento posto in essere dall'imputato che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.
Tra l'altro il ricorrente in data 1.10.2017 è stato dichiarato anche delinquente abituale e ha proseguito nella sua condotta e attività delittuosa. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C