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Ordinanza — n. 44215/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to prove criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, citing manifestly unfounded complaints based on generic arguments. The appellant argued that a prior conviction should be considered a continuation of the current aggravated theft, but the lower court found the crimes too distant in time and execution to form a single criminal plan. Consequently, the court rejected the claim for leniency and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 c.p.; The appeal is inadmissible when based on generic grounds or when the alleged criminal continuity is not supported by evidence of a unified criminal plan.

Parole chiave

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criminal continuity inadmissible appeal generic grounds aggravated theft single criminal plan prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assistenza amministrativa beneficiario di prestazioni assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 625 c.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Corte di appello di Torino, n. 6451/21 del 14.10.2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILHAMI SAID nato il 06/04/1975 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Ilhami ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto aggravato, 624 bis comma 1 e 3 in rei. all'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen, per essersi introdotto nell'abitazione di Vendemmiati Simone dalla porta finestra della cucina che veniva forzata ed essersi impossessato di oggetti personali e denaro.

Fatto commesso in Novara il 20.06.2023 Deduce che la Corte territoriale ha erratamente omesso di valutare la continuazione con i fatti accertati con la sentenza n.6451/21 del 14.10.2021, irrevocabile il 15.06.2022, pronunciata dalla Corte di appello di Torino per il reato di cui all'art. 56,624 bis,625 n.2 cod.pen. per il quale era stata irrogata la pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa. Il motivo presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze perché basato su censure generiche e comunque non deducibili in sede di legittimità.

Ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine Al riguardo, la Corte di appello a fol. 3 ha già adeguatamente e motivatamente spiegato la insussistenza della dedotta continuazione, in quanto, pur in presenza di una omogeneità tra le fattispecie astratte, il primo reato è stato commesso in concorso e realizzato nell'aprile 2021, oltre due anni prima rispetto al furto per cui si procede, e, in tale intervallo di tempo molto lungo, il ricorrente ha scontato per intero la pena in larga parte in regime domiciliare.

Di qui la inverosimiglianza, afferma la Corte territoriale, che il disegno criminoso originario avesse previsto il regime di espiazione della pena e poi la ripresa del progetto esecutivo. In realtà si è trattato, argomenta logicamente la Corte territoriale, di distinte e autonome deliberazioni criminose. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.