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Ordinanza — n. 44214/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for robbery, rejecting claims of illogical reasoning regarding evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44214/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court's reasoning was illogical. The defendant argued that the conviction for robbery was based on an incongruent evaluation of evidence, including witness testimony and video footage. The court dismissed this because the defendant's alternative theory lacked concrete evidentiary support and merely represented a plausible but unsupported hypothesis.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; In cassation proceedings, a claim of illogical reasoning is inadmissible unless the defendant's alternative factual reconstruction is incontrovertible and supported by process data, rather than being a mere hypothetical alternative.

Parole chiave

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robbery conviction illogical reasoning evidence evaluation cassation appeal reasonable doubt procedural inadmissibility factual reconstruction corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Va ribadito il principio che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 576 cod. pen
110,624 bis comma 2 e 582,585 in relazione all'art. 576 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 3817 del 09/10/2019
(Sez. 2 n. 3817 del 09/10/2019 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENZA PAOLO nato a AGRIGENTO il 26/03/1972 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; RITENUTO IN FATI-0 1. Fiorenza Paolo ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Agrigento del 24.10.2023 per i reati di cui agli artt. 110,624 bis comma 2 e 582,585 in relazione all'art. 576 cod. pen. commesso in Porto Empedocle il 4.06.2023 perché si impossessava di una borsa che sottraeva con violenza a Butera Mirella, di età superiore a 65 anni, strappandola dal braccio e colpendola a sul petto facendola rovinare a terra tanto da procurarle una escoriazione al ginocchio sinistro e un trauma contusivo alla mano sinistra.

2. L'imputato a mezzo del difensore di fiducia deduce vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità e alla valutazione illogica e incongruente del quadro indiziario costituito dalla testimonianza della persona offesa, dal riconoscimento fotografico cartolare e dalle videoriprese.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non solo in realtà è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità ma reitera i motivi già dedotti in appello cui la Corte distrettuale ha dato ampia logica e coerente risposta a fol 3, 4 e 5 .Ha in particolare sulla base degli elementi probatori escluso una diversa ricostruzione del fatto in contestazione, argomentando dal contenuto della querela e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dal riscontro ottenuto in sede di perquisizione domiciliare, presso la stanza della struttura delle Suore Agostiniane, dove sono stati rinvenuti capi di abbigliamento descritti nell'immediatezza dalla Butera, come quelli indossati dall'autore della condotta criminosa, in specie un giubbotto nero ed una camicia a quadri appartenente all'imputato.

La Corte territoriale ha poi completato e argomentato la ricostruzione dei fatti sulla base del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa e della individuazione effettuata il 7.06.2023 nei pressi della tabaccheria Pullara da personale della PG che riconosceva nell'imputato l'uomo ripreso dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale Ferramento Tecnofer. Va ribadito il principio che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2 n. 3817 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 278237 - 01) • 4.Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende