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Ordinanza — n. 44213/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Amri Chokri inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for a legal error regarding the classification of the crime, but the court found these grounds to be a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the decision was based on the principle that an appeal must offer specific, argumentative criticism rather than superficial reiteration of previous disallowed points.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of grounds already disallowed in the lower court judgment without providing specific, argumentative criticism.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of grounds lack of argumentation appellate review procedural costs misura di allontanamento nel diritto degli stranieri polizia degli stranieri asilo di cittadino srilankese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 648 cod. pen
art. 712 cod. pen
in quello di cui all'art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI CHOKRI nato il 06/05/1971 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; z CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Amri Chokri; considerato che l'unico motivo di ricorso che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, inoltre, che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto» (per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 202