Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical argumentation vices under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by D'Angela Claudio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the crime under Article 640 of the Penal Code was illogical and factually inconsistent. The court rejected this, stating that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or test the logical soundness of the lower court's argumentation beyond checking for specific statutory defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or test the logical consistency of the lower court's reasoning, limiting its review to the existence of a logical argumentative apparatus.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELA CLAUDIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/11/1967 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di D'Angela Claudio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e lamenta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo .di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argornentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 6-7 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembr