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Ordinanza — n. 44211/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44211/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINZALONE FILIPPO nato a GIOIA DEL COLLE il 10/02/1982 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Linzalone Filippo; letta altresì la memoria depositata nell'interesse dello stesso imputato; osservato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il detto motivo risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non è consentito in sede di legittimità; ritenuto che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e relativa all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione (capo b) è manifestamente infondata atteso che per tale condotta non è intervenuta alcuna condanna; considerato che il secondo motivo di ricorso — che deduce il vizio di violazione di legge ed evoca in modo generico e confuso carenze motivazionali riguardanti l'art. 131-bis cod. pen., la pronuncia della Corte costituzionale relativa all'art. 629 cod. pen., la disciplina della prescrizione — è totalmente privo di specificità alla luce di quanto correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 10 della sentenza impugnata ed, in particolare, trattasi di doglianze del tutto inconferenti e manifestamente infondate; ritenuto poi che la doglianza dedotta nella memoria e con la quale si è avanzata richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è anch'essa manifestamente infondata alla luce della applicazione all'imputato della recidiva reiterata che eleva di due terzi il termine di cui all'art. 157 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 629 cod. pen, art. 157 cod.pen; Ordinanza — n. 44211/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6-8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il detto motivo risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non è consentito in sede di legittimità; ritenuto che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e relativa all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione (capo b) è manifestamente infondata atteso che per tale condotta non è intervenuta alcuna condanna; considerato che il secondo motivo di ricorso — che deduce il vizio di violazione di legge ed evoca in modo generico e confuso carenze motivazionali riguardanti l'art. 131-bis cod. pen., la pronuncia della Corte costituzionale relativa all'art. 629 cod. pen., la disciplina della prescrizione — è totalmente privo di specificità alla luce di quanto correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 10 della sentenza impugnata ed, in particolare, trattasi di doglianze del tutto inconferenti e manifestamente infondate; ritenuto poi che la doglianza dedotta nella memoria e con la quale si è avanzata richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è anch'essa manifestamente infondata alla luce della applicazione all'imputato della recidiva reiterata che eleva di due terzi il termine di cui all'art. 157 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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grave tentazione minaccia non comprovata reato di coazione permesso di promuovere un procedimento penale tentata estorsione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 629 cod. pen
pen., la pronuncia della Corte costituzionale relativa all'art. 629 cod. pen., la disciplina della prescrizione — è totalmente privo di specificità alla luce di quanto correttamente affermato dal giudice di appello a pag.
art. 157 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINZALONE FILIPPO nato a GIOIA DEL COLLE il 10/02/1982 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Linzalone Filippo; letta altresì la memoria depositata nell'interesse dello stesso imputato; osservato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il detto motivo risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non è consentito in sede di legittimità; ritenuto che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e relativa all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione (capo b) è manifestamente infondata atteso che per tale condotta non è intervenuta alcuna condanna; considerato che il secondo motivo di ricorso — che deduce il vizio di violazione di legge ed evoca in modo generico e confuso carenze motivazionali riguardanti l'art. 131-bis cod. pen., la pronuncia della Corte costituzionale relativa all'art. 629 cod. pen., la disciplina della prescrizione — è totalmente privo di specificità alla luce di quanto correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 10 della sentenza impugnata ed, in particolare, trattasi di doglianze del tutto inconferenti e manifestamente infondate; ritenuto poi che la doglianza dedotta nella memoria e con la quale si è avanzata richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è anch'essa manifestamente infondata alla luce della applicazione all'imputato della recidiva reiterata che eleva di due terzi il termine di cui all'art. 157 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 20