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Ordinanza — n. 44202/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44202/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SAMUELE nato a MESSINA il 03/02/1987 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; rnqd Letto il ricorso di Lombardo Sakvanzra, Ritenuto che la richiamata sentenza della Consulta ha previsto che la pena possa essere diminuita "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità", ma tale non è il caso in esame, nel quale la Corte di appello ha evidenziato che l'estorsione non può essere qualificata di offensività ridotta per le argomentazioni esposte a pag.6 della sentenza impugnata, con motivazione logica ed esente da censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44202/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SAMUELE nato a MESSINA il 03/02/1987 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; rnqd Letto il ricorso di Lombardo Sakvanzra, Ritenuto che la richiamata sentenza della Consulta ha previsto che la pena possa essere diminuita "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità", ma tale non è il caso in esame, nel quale la Corte di appello ha evidenziato che l'estorsione non può essere qualificata di offensività ridotta per le argomentazioni esposte a pag.6 della sentenza impugnata, con motivazione logica ed esente da censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione estimatoria riduzione delle spese giudiziarie attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno risarcimento per atto illecito riduzione della multa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SAMUELE nato a MESSINA il 03/02/1987 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rnqd Letto il ricorso di Lombardo Sakvanzra, Ritenuto che la richiamata sentenza della Consulta ha previsto che la pena possa essere diminuita "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità", ma tale non è il caso in esame, nel quale la Corte di appello ha evidenziato che l'estorsione non può essere qualificata di offensività ridotta per le argomentazioni esposte a pag.6 della sentenza impugnata, con motivazione logica ed esente da censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente//