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Ordinanza — n. 44198/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44198/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACCARINO ATTILIO nato a NAPOLI il 23/12/1977 BARLINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/09/1997 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Iaccarino Attilio e Berlino Giovanni proposti cori un unico atto; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando in particolare l'insussistenza degli artifici e dei raggiri, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto altresì, per ciò che concerne la posizione del Berlino, le doglianze genericamente esposte in punto di responsabilità per i reati ascritti non sono consentite poiché, non sono state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44198/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.

Parole chiave

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contraffazione di merci perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie altri reati riciclaggio internazionale di denaro contravvenzione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACCARINO ATTILIO nato a NAPOLI il 23/12/1977 BARLINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/09/1997 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Iaccarino Attilio e Berlino Giovanni proposti cori un unico atto; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando in particolare l'insussistenza degli artifici e dei raggiri, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto altresì, per ciò che concerne la posizione del Berlino, le doglianze genericamente esposte in punto di responsabilità per i reati ascritti non sono consentite poiché, non sono state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.