Ordinanza — n. 44196/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI LUCIANO nato a CATANIA il 06/03/1990 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ricciardi Luciano; osservato che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 44196/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); considerato che la doglianza avente ad oggetto l'improcedibilità per difetto di querela è manifestamente infondata poiché il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. è procedibile d'ufficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI LUCIANO nato a CATANIA il 06/03/1990 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ricciardi Luciano; osservato che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186;
Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); considerato che la doglianza avente ad oggetto l'improcedibilità per difetto di querela è manifestamente infondata poiché il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. è procedibile d'ufficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.