Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44194/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual reasoning with mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Scardaci Raffaele inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant contested the lower court's declaration of responsibility based on factual reasoning, arguing it was incorrect. The court rejected this because the appeal constituted mere factual complaints rather than a legal challenge permitted in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they challenge the correctness of factual reasoning or motivation, as these constitute mere complaints not allowed in this jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual reasoning challenge mere complaints in appeal declaration of responsibility criminal liability reasoning notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDACI RAFFAELE nato a CATANIA il 28/04/1982 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scardaci Raffaele, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.