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Ordinanza — n. 44193/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and generic bad faith claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44193/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lal Jaswinder inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant attempted to reiterate arguments already rejected by the Court of Appeal of Catania without addressing the court's reasoning or introducing new specific contentions. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible for genericity and bad faith, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely repeats the grounds of the lower court judgment without specific new arguments or addressing the reasons for rejection.

Parole chiave

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lack of specificity generic bad faith inadmissible appeal reiteration of arguments procedural costs opposizione al precetto esecutivo motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAL3ASWINDER nato il 01/04/1977 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso nell'interesse di Lal Jaswinder; ritenuto che il motivo di ricorso è privo di specificità poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti;, che, inoltre, il motivo relativo al dolo da parte del ricorrente non era stato proposto in maniera specifica nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del motivo per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidr1te'