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Ordinanza — n. 44192/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMR CHKARA KHALID nato il 12/01/1976 MOUADIB REDOUANE nato il 28/12/1974 HAMR CHKARA MOUNIR nato il 25/08/1984 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMR CHKARA KHALID nato il 12/01/1976 MOUADIB REDOUANE nato il 28/12/1974 HAMR CHKARA MOUNIR nato il 25/08/1984 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Hamr Chkara Khalid, Mouadib Redouane e Hamr Chkara Mounir, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.