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Ordinanza — n. 44189/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44189/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO LEONARDO ANDREA nato a GIARRE il 18/06/1996 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Andrea Leonardo Cavallaro, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con altra misura meno afflittiva, denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali vizi procedurali tempestività dell'inoltro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO LEONARDO ANDREA nato a GIARRE il 18/06/1996 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Andrea Leonardo Cavallaro, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con altra misura meno afflittiva, denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.