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Ordinanza — n. 44188/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44188/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVANTI FABIO nato a CASALE MONFERRATO il 21/10/1976 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso di Levanti Fabio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 23 co.3 della legge n. 110 del 1975 e, in particolare, la consapevolezza della presenza di un'arma clandestina all'interno dell'abitazione da parte dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che gli elementi favorevoli valorizzati dal difensore sono destinati a soccombere a fronte della oggettiva gravità e pericolosità della condotta e del comportamento processuale dell'imputato, basato su una falsa versione dei fatti, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess one delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 44188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso di Levanti Fabio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 23 co.3 della legge n. 110 del 1975 e, in particolare, la consapevolezza della presenza di un'arma clandestina all'interno dell'abitazione da parte dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che gli elementi favorevoli valorizzati dal difensore sono destinati a soccombere a fronte della oggettiva gravità e pericolosità della condotta e del comportamento processuale dell'imputato, basato su una falsa versione dei fatti, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess one delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi abbandono del procedimento penale porto abusivo di armi attenuazione libera della pena cancellazione dall'albo avvocati procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Levanti Fabio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVANTI FABIO nato a CASALE MONFERRATO il 21/10/1976 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Levanti Fabio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 23 co.3 della legge n. 110 del 1975 e, in particolare, la consapevolezza della presenza di un'arma clandestina all'interno dell'abitazione da parte dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che gli elementi favorevoli valorizzati dal difensore sono destinati a soccombere a fronte della oggettiva gravità e pericolosità della condotta e del comportamento processuale dell'imputato, basato su una falsa versione dei fatti, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess one delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre