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Ordinanza — n. 44187/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and attempted theft due to lack of argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Pintus Daniele inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appellant's arguments regarding the subjective element of the crime and the mitigating circumstances were merely repetitive of those rejected in the lower court without new reasoning. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to provide a specific, critical argument against the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, critical argumentation that addresses the errors of the lower court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Recidivism Mitigation Attempted Theft Lack of Argumentation traffico dei pagamenti risarcimento per atto illecito dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Pintus Daniele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Pintus Daniele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTUS DANIELE nato a GARBAGNATE MILANESE il 16/06/1983 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pintus Daniele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che:

a) l'imputato non ha fornito una spiegazione attendibile circa la provenienza degli pneumatici, ma si è limitato a dichiarare di averli acquistati da un soggetto ignoto mediante la piattaforma online Subito.it;

b) non ha dato prova di aver corrisposto all'ignoto venditore la somma di 200 euro;

c) la documentazione prodotta, comprovante l'uso frequente della piattaforma da parte dell'imputato per acquistare e vendere auto, conferma la nozione di comune esperienza secondo cui le trattative poste in essere mediante il suddetto sito sono tracciate, per cui l'imputato avrebbe potuto risalire agevolmente all'identità del venditore; che, per tale ragione, lo stesso deve ritenersi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed' è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che non può ritenersi di particolare tenuità la ricettazione di 10 pneumatici nuovi, anche considerando i precedenti penali dell'imputato, l'assenza di resipiscenza e la sua negativa personalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P